Con il d.l. 24 aprile 2014 n. 66 è stata disposta l’esenzione dall’Imposta Municipale Unica (IMU) dei terreni di proprietà collettiva di pianura. Un provvedimento importante, che si ispira a due principi. Il primo: un’imposta patrimoniale su una proprietà inalienabile lede il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. L’imposta patrimoniale non colpisce difatti il reddito prodotto dal bene, ma il suo valore. E’ apparso quindi gravemente iniquo imporre l’IMU a una proprietà il cui valore non potrà mai realizzarsi al proprietario, che non può oltretutto disfarsi del bene per sottrarsi all’imposta, al pari di qualsiasi proprietario privato. Il secondo: molte proprietà collettive erano già esenti dall’imposta perché insistenti su terreni di montagna, sempre esentati anche dall’ICI; si poneva quindi un problema di equo trattamento fiscale tra le due specie di proprietà collettiva.
Da qui la formulazione della norma (art. 4 comma 5 bis del d.l. 2 marzo 2012 n. 16), che esenta dall’IMU i “terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile” i quali ” non ricadano in zone montane o di collina”. Il problema tecnico che si apriva era l’individuazione di detti terreni, in assenza di un censimento – da tempo auspicato- delle proprietà collettive italiane.
La norma introdotta con il d.l. 66/2014 rimandava in proposito a un decreto, che è stato emanato il 29 luglio dal Ministero dell’Economia. Il decreto dispone una serie di adempimenti da effettuarsi in via telematica da parte dei Comuni sul cui territorio insistono le proprietà collettive e che conseguono la relativa perdita di gettito IMU, che deve essere posta in compensazione.
Il termine per gli stessi è fissato al 15 settembre prossimo.