Al termine di una vicenda decisa in primo grado nel 1951, la Cassazione pronuncia la parola fine alla controversia tra i Comuni di Auletta e Pertosa circa una servitù di pascolo, vantata da quest’ultimo.
La Corte rigetta tutti i motivi di ricorso proposti dal Comune di Pertosa, soccombente nel grado precedente sulla base dell’accertato falso antico un privilegio del 1131, rispetto al quale tutte le documentazioni successive devono considerarsi, a giudizio del giudice di merito, meramente ricognitive.
Cassazione civile, Sez. II, Sent., 10-02-2014, n. 2915