Regole d’Ampezzo e rappresentanza femminile. La risposta è nel diritto consuetudinario.

La notizia del rifiuto da parte dell’assemblea delle Regole d’Ampezzo di ammettere fra i propri membri le donne ha avuto molto risalto sulla stampa nazionale, come è naturale, ma ha dato il destro per una serie di notazioni poco esatte sulla realtà della proprietà collettiva.

La proprietà collettiva non è un’associazione, in cui ci si possa iscrivere su base volontaria. Essa è il rapporto indissolubile tra un territorio – sempre marginale dal punto di vista economico- e la sua comunità di riferimento. Può essere aperta (tutti i residenti di un dato territorio ne fanno parte solo per questo fatto) o chiusa (solo i discendenti di talune famiglie possono parteciparvi), ma essa non può prescindere dalla effettiva permanenza sul territorio. Le Regole sono una proprietà chiusa, autonoma come tutte nel determinare le condizioni per il proprio esercizio.

Perché di questo si tratta: la proprietà come tale è di tutta la comunità, quindi anche delle donne che fanno parte di ciascuna famiglia regoliera. Il laudo può regolarne solo l’esercizio, stabilire le modalità con cui si decide lo sfruttamento comunitativo dei beni, col limite della inalienabilità e dell’indivisibilità.

La Corte Costituzionale ha sfiorato la questione nel 1988, con l’ordinanza n. 917, con la quale dichiarava manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale avanzata sul punto dal Pretore di Cortina d’Ampezzo, adito da un dipendente delle Regole che agiva contro il suo licenziamento. Il ragionamento dell’attore era il seguente: posto che lo statuto delle Regole è incostituzionale perché non ammette le donne, ogni atto preso in esecuzione dello stesso – come il suo licenziamento- sarebbe dovuto cadere.

La Corte affermò che gli Statuti delle Regole, fatti sopratutto di antiche consuetudini, non avevano forza di legge, e che quindi non erano censurabili di fronte ad essa. In quanto norme private, esse dovevano rispettare la legge. Il problema è: la legge impone a una associazione privata la parità di genere sempre e comunque? La risposta è ovviamente negativa: una donna non può agire in giudizio per essere ammessa in un club di soli uomini, e viceversa. Diverso il caso se quell’associazione concorre per un riconoscimento o un contributo pubblico: la legge può ovviamente subordinare alla parità di genere il riconoscimento dell’associazione privata.

Non è questo il caso delle Regole d’Ampezzo, malgrado ad esse la legislazione statale come regionale riconosca una rilevante funzione di tutela ambientale, che viene altrove svolta da organi della Pubblica Amministrazione. Nell’ordinanza n. 917/88 la Corte fu chiara nel dire che il riconoscimento che la seconda legge sulla montagna, la l. 3 dicembre 1971 n. 1102, fa delle comunioni familiari montane non ne muta la struttura consuetudinaria, non le fa diventare, in ultima analisi, enti pubblici.

 

In linea di principio, è dunque fuori luogo accusare le Regole di non rispettare i valori della Costituzione e degli strumenti internazionali cui da tempo si riconosce rilievo costituzionale, come la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Le Regole non sono emanazioni dello Stato: rispetto ad esso sono soggetti privati, che possono decidere in piena autonomia come esercitare il diritto di proprietà di cui -è questo il punto che spesso non si capisce – non sono titolari, ma solo gestori.

Fa bene dunque l’assemblea dei capifamiglia a escludere le donne? No, ma per un motivo che attiene al proprio diritto consuetudinario, non a quello statuale o sovrastatuale. Il soggetto che partecipa della proprietà collettiva è la famiglia, non il capofamiglia. Gli antichi laudi, seguendo la cultura del loro tempo, facevano del capofamiglia maschio il solo possibile rappresentante della famiglia regoliera, ma nulla toglie che, oggi, questa norma possa essere cambiata, mantenendo il principio che essa voleva tenere fermo: l’eguaglianza tra le famiglie.

Appartiene allo statuto di qualsiasi proprietà collettiva il principio per cui ciascuna famiglia ha un peso eguale alle altre a prescindere dal numero dei propri componenti. Limitare le decisioni ai capifamiglia aveva questa funzione: rendere eguali le famiglie numerose a quelle che lo erano meno e quindi garantire un’equa possibilità di accesso alla risorsa comune. Questo stesso principio può essere salvaguardato oggi semplicemente esplicitando il principio della soggettività familiare e stabilendo l’indifferenza di genere nella rappresentanza della famiglia regoliera.

In altri termini: nelle assemblee ogni famiglia vale un voto, come accade adesso, ma a differenza di adesso si può stabilire, senza mutare in nulla l’essenza della proprietà collettiva, che il voto sia portato da un membro della famiglia scelto da questa volta per volta. Un voto per famiglia, che sceglie tra i propri membri chi deve portarlo in assemblea: uomo o donna che sia.