Usi civici. La cassazione interviene sugli oneri del procedimento commissariale iniziato d’ufficio. Cass. civ. Sez. II, Sentenza 16 luglio 2015, n. 14923.

La sentenza in oggetto interviene su una questione peculiare del procedimento commissariale per l’accertamento degli usi civici: le spese del procedimento iniziato d’ufficio. Il Commissario gli usi civici mantiene ancora oggi il potere di iniziare d’ufficio il procedimento, con norma che più volte ha passato indenne il vaglio della Corte costituzionale. Nel caso di specie, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana aveva disposto l’inizio di un procedimento dinanzi a sé per l’accertamento degli usi civici in un comune laziale. Il procedimento si è poi estinto per decreto dello stesso Commissario, che ha rilevato il proprio difetto di giurisdizione in confronto con la Regione Lazio, cui nel frattempo erano passate le competenze cosiddette “amministrative” in materia.
Prima di estinguersi, tuttavia, il processo aveva generato delle spese, che erano state poste provvisoriamente a carico del Comune resistente, e sulle quali la sentenza definitiva non si pronunciava in alcun modo. il Comune propose reclamo, sostenendo che l’onere delle spese spettasse all’ufficio di Commissario in quanto tale. La Corte d’appello di Roma, sezione specializzata usi civici, riteneva che non vi fosse più uno spazio processuale per poter decidere della questione.
La Cassazione risolve la questione apparentando logicamente la figura del Commissario quella del Pubblico Ministero, il cui ufficio non può essere onerato delle spese per i procedimenti cui dà avvio.
Un principio di diritto, quello espresso nella sentenza che qui si riporta, che dovrebbe spingere i soggetti coinvolti nel giudizio iniziato d’ufficio, soprattutto gli enti territoriali, alla partecipazione attiva nello stesso: se il Comune avesse sollevato per tempo nel giudizio dinanzi al Commissario la questione circa le spese, la sentenza  che nulla avesse disposto sulle stesse sarebbe stata nulla, per difetto di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e come tale impugnabile con il reclamo.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-07-2015, n. 14923