La Corte di Cassazione è ritornata sul tema dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, riproponendo il suo orientamento negativo con la pronuncia n. 9621 del 5 maggio 2014.
La questione è la seguente: se il reclamo (l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado) non viene tempestivamente notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio , si può avere un termine dal giudice d’appello per notificarlo nuovamente a questi soggetti, o è l’appello a dover essere dichiarato inammissibile, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza?
La Corte di Cassazione, nuovamente investita della questione, conferma il suo orientamento per cui il reclamo è inammissibile tutte le volte in cui non sono stati citati nei termini coloro i quali hanno interesse al respingimento dell’impugnazione e quindi alla conservazione della sentenza di primo grado, mentre il contraddittorio può essere integrato – e il reclamo salvato dall’inammissibilità – solo quando non sono state citate le parti che avrebbero lo stesso interesse del reclamante a vedere riformata la sentenza di primo grado.
La Corte ribadisce in questa sede la compatibilità di tale indirizzo ai principi del giusto processo rifacendosi da una parte alla sua precedente pronuncia a Sezioni Unite, la n. 28654 del 3 dicembre 2008, presa dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione, e dall’altra alla sentenza della Corte Costituzionale n. 189/88, che dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità sullo stesso punto procedurale.
L’argomento principale di tutte queste pronunce è la non applicabilità del litisconsorzio necessario all’accertamento dei diritti civici; il punto lasciato oscuro dalla Cassazione è il caso della soccombenza parziale reciproca delle parti.
La sentenza 9621/2014 è resa in un giudizio ancora retto dalle norme della L. 1078 del 1930, che prescrive per il reclamo il termine di 30 giorni dal giorno della notifica d’ufficio a mezzo posta (o fax o PEC) del dispositivo della sentenza effettuato dalla Cancelleria del Commissario. Una norma che aggrava notevolmente il lavoro delle difese, che vale ancora per tutti i processi instaurati prima dell’entrata in vigore del d. l. 150/2011 che ha portato il reclamo avverso la sentenza commissariale nella disciplina ordinaria dell’appello civile, estendendo ad esso i termini ordinari di questo, e la notifica della sentenza a istanza di parte.