La concessione del bene a regime demaniale deve essere messa a gara, e non può conseguire alla successione nell’esercizio dell’azienda. T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 01-09-2014, n. 4636

Il T.A.R. Campania interviene su di un caso che rappresenta prassi frequente per molte amministrazioni locali. Una società gestiva un’attività di ristorazione in un complesso monumentale di proprietà del Comune di San Giorgio a Cremano, accumulando negli anni un passivo notevole. La stessa entrava quindi in un accordo con altra società di ristorazione, la quale si impegnava a accollarsi i debiti a fronte della garanzia del rinnovo della concessione per un periodo eguale a quello inizialmente concesso alla prima.  Le due società trasmettevano una lettera d’intenti al Comune, che sottoscriveva successivamente con entrambe un accordo, con cui si impegnava al rinnovo della concessione. Con una successiva delibera, il Comune autorizzava la prima società a recedere dalla concessione, e la seconda a subentrarvi, imponendo talune condizioni, ma non toccando la misura del canone annuale. Successivamente lo stesso Comune ricalcola il canone, a concessione non ancora attribuita, aumentandolo di una percentuale importante. La società che intendeva subentrare recedeva a quel punto dall’affare, comunicando al Comune di non voler subentrare nella concessione al nuovo canone. Il Comune invitò a quel punto la società a dare esecuzione alla delibera, e questa ricorse al T.A.R., che la annulla. Gli argomenti della motivazione fanno premio anche sulla comunicazione della Commissione Europea del 12/4/2000 per affermare la necessità del bando per la concessione del bene a regime demaniale, qual’è quello di specie, che ricade nel disposto dell’art. 824 c.c..
La “concessione di un bene pubblico di rilevanza economica, strumentale ad una attività imprenditoriale” – si legge nella sentenza- “determina occasioni di guadagno per i soggetti operanti sul libero mercato”: da qui la necessità di “procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie”, le quali oltre a garantire “la parità di trattamento dei concorrenti nonché la libertà di stabilimento” realizzano il miglior impiego delle risorse pubbliche ( e si cita CdS, sez. VI n. 1747/2011).

I principi seguiti dal T.A.R. Campania impediscono quindi sia la gestione in proprio da parte del Comune dei suoi beni assoggettati al regime del demanio pubblico mediante la costituzione di società ad hoc, sia la trattativa privata per il reperimento del concessionario.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 01-09-2014, n. 4636