Il D.L. 24 giugno 2003 n. 143 convertito in legge nell’agosto successivo dava la possibilità ai proprietari di fondi confinanti a aree demaniali di acquistare la porzione occupata dalle proprie costruzioni, se realizzate con regolari titoli abilitativi. La norma escludeva il demanio marittimo; l’istanza di acquisto doveva essere trasmessa all’Agenzia del Demanio entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Con la sentenza del 7 gennaio 2015, il TAR Brescia conferma che contro il provvedimento con cui l’Agenzia del Demanio rigetta la richiesta di acquisto ai senso del d.l. 143/2003 occorre agire dinanzi al giudice ordinario – nella specie, ovviamente, con citazione davanti al Tribunale ordinario civile competente per territorio – e non dinanzi al giudice amministrativo.
La pronuncia consegue a una serie di decisioni conformi del Consiglio di Stato – sez. VI (Consiglio di Stato n.5546/2013) prese in riforma di altrettante sentenze dello stesso TAR Brescia, che rigettavano l’eccezione di incompetenza promossa dall’Agenzia del Demanio. Secondo il Consiglio di Stato, il d.l. 143/2003 non lascia alcuna discrezionalità alla P.A., costruendo una procedura totalmente vincolata, la quale costituisce in capo al privato richiedente una situazione di pieno diritto soggettivo.
Il d.l. 143/2003 prevedeva tempi stretti per la vendita delle aree demaniali occupate per sconfinamento, allo scopo di togliere dalla gestione del Demanio beni che avevano perso la loro natura pubblica e che mai l’avrebbero potuta riacquistare. Una situazione che ingenerava numerosi problemi anche ai privati titolari di diritti reali di garanzia sui beni costruiti parte sul pubblico e parte sul privato.
Le Agenzie del Demanio hanno spesso rigettato le istanze di vendita per la presenza sulle aree di vincoli ambientali o di altro tipo. Al giudice ordinario spetterà d’ora in poi il compito non facile di districare tali nodi.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sentenza 7 gennaio 2015, n. 3