La nuova legge regionale Toscana sulle attività estrattive. Una nota sui Beni Estimati.

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato lo scorso 10 marzo la nuova Legge Regionale sulle attività estrattive, che sostituisce la L.R. 78 del 1998. Il testo definitivo non è stato ancora pubblicato sul Bollettino ufficiale. Quando lo sarà, lo analizzeremo nel dettaglio.

Per il momento, possiamo soffermarci sulla notizia che più di tutte ha attratto l’attenzione della stampa: le concessioni dei cd. Beni Estimati. Sono definiti così gli agri marmiferi in proprietà privata, derivante  dall’Editto del 1751 di Maria Teresa Cybo Malaspina, Duchessa di Carrara. La nuova legge regionale sulle attività estrattive li dichiara di proprietà pubblica, e ne dispone la concessione con gara pubblica, una volta decorso un periodo di moratoria di sette anni, che può allungarsi fino a 25 anni, se l’attuale titolare riconosce la demanialità del bene e si impegna a lavorare più della metà dell’estratto in loco.

Indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla portata normativa dell’Editto del 1751, sul quale ci sarebbe molto da dire, resta che una legge regionale non può mutare il titolo di proprietà di un bene. Stabilire se i Beni Estimati siano in proprietà privata o pubblica è materia del giudice, non del legislatore regionale. Vi osta il dettato costituzionale e, non ultima, la Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo, che all’art. 1 del Protocollo addizionale protegge il diritto di proprietà. Questo può essere avocato alla mano pubblica, ma sempre per causa di pubblica utilità e dietro indennizzo, il che esclude che una legge, come cerca di fare la Toscana, possa semplicemente dichiarare che un bene non è mai stato di proprietà privata e che pertanto può essere sottratto al titolare per essere assegnato in concessione ad altro soggetto. Il riconoscimento di appartenenza alla proprietà pubblica che si chiede a chi vuole mantenere il godimento della cava per 25 anni è, sotto questo profilo, del tutto inutile a trasferire la proprietà del bene, o a inibire il titolare dal futuro esercizio del suo diritto.

Siamo solo all’inizio di una vicenda che, siamo sicuri, fornirà ampia materia di dibattito giudiziario per molti anni a venire.