L’attività economica libera non è soggetta ad autorizzazione anche se condotta su area demaniale. T.A.R. Sicilia – Catania Sez. II, Sentenza 13 febbraio 2015, n. 464

Il Tar Sicilia chiarisce con questa sentenza che la concessione di demanio pubblico non può essere condizionata dal preventivo o successivo rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività economica funzionale alla concessione stessa, atteso che, a legislazione vigente, le attività economiche non devono più ritenersi soggette a preventiva autorizzazione, salvo che non sia stato espressamente disposto dalla legge.
La sentenza è stata pronunciata su una vicenda particolarmente intricata: un privato aveva chiesto all’Ufficio del Demanio marittimo di Catania il rilascio di una concessione demaniale marittima per l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, in una località posta nel Comune di Catania. Ottenuta la concessione, dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2015, il privato chiedeva al comune di Catania il titolo edilizio abilitativo all’installazione del chiosco, che veniva rilasciato il 12 luglio del 2012, a fronte di una richiesta fatta quasi sette mesi prima. Il privato non poté comunque costruire subito il chiosco, perché la Direzione attività produttive del Comune di Catania aveva presentato una sua nota nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione edilizia, eccependo una serie di rilievi. A fronte di un’attività difensiva del privato richiedente, la stessa direzione attività produttive archiviava le sue deduzioni con provvedimento del 13 dicembre 2012.
Oramai sfumate quindi due stagioni estive di possibile utilizzo dell’infrastruttura, il privato si disponeva finalmente alla costruzione del chiosco il 1 giugno 2013, ma doveva fermarsi subito, perché raggiunto dalla comunicazione dell’Ufficio del Demanio emanata il giorno precedente, con cui si dava avvio al procedimento di revoca della concessione demaniale appunto per la tardiva installazione del chiosco. Anche questo scoglio fu superato, avendo il privato dimostrato che il ritardo nell’installazione dell’infrastruttura su area demaniale non dipendeva dalla sua volontà, ma dal protrarsi del procedimento amministrativo.

Il privato iniziava così la sua attività, presentando al Comune di Catania una SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività-  e chiedendo all’Ufficio del Demanio di considerare oramai assentita, stante il perdurante silenzio di oltre due anni, la sua richiesta di utilizzare l’area per tutto l’anno, e non più per la sola stagione estiva.

Il Comune di Catania rispondeva che la SCIA doveva ritenersi inefficace, poiché l’attività del chiosco sarebbe stata comunque soggetta ad autorizzazione proprio in quanto ricadente su area pubblica.

L’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, da cui dipende l’Ufficio del Demanio, rispondeva poi che il silenzio assenso non era previsto da alcuna legge per le richieste espletate “ai sensi dell’articolo 24 del regolamento al codice della navigazione” e invitava pertanto il privato a smontare il chiosco e a sgombrare l’area per la stagione invernale, pena la decadenza dalla concessione.
Il privato provvedeva effettivamente a sgombrare l’area, per non soggiacere alle sanzioni penali per l’abusiva occupazione del suolo demaniale, ma proponeva ricorso dinanzi al Tar affidato a numerosi motivi di gravame.
Il Tar non si è pronunciato sul provvedimento dell’Assessorato Territorio e Ambiente, dichiarando lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che lo stesso aveva, in corso di procedimento, comunque modificato la concessione demaniale, dando la possibilità al ricorrente di usufruire dell’area per il periodo “previsto per la balneazione nella Regione Sicilia”, più lungo e comunque diverso da quello originariamente oggetto di concessione, senza che il ricorrente avesse presentato motivi aggiunti.

Pronunciandosi sul provvedimento del Comune di Catania, il Tar accoglie il ricorso affermando che, in particolare dopo l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27 (cd. “decreto liberalizzazioni”) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande del ricorrente non poteva ritenersi soggetta ad autorizzazione, e che rispetto a ciò nulla valeva il fatto che fosse esercitata su un’area pacificamente di demanio pubblico.
La sentenza è dunque importante proprio perché esclude che il regime demaniale dell’area su cui si svolge una determinata attività produttiva possa in sé incidere sulla disciplina della stessa: se questa è di libero esercizio, non lo è di meno per avvenire su area demaniale.

 

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 13-02-2015, n. 464