Lo sfruttamento di cave di marmo in proprietà di amministrazioni separate di beni di uso civico rappresenta un esercizio degli stessi usi civici? A margine della sentenza T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 11 marzo 2015, n. 72

Il T.R.G.A.  Trentino Alto Adige Bolzano ha segnato un nuovo capitolo in una annosa vicenda, concernente lo sfruttamento di cave di marmo in proprietà di due amministrazioni separate di beni di uso civico,  situate nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio.   Fino al 2000 una sola società aveva in gestione la coltivazione dei marmi  di entrambe le ASBUC.  La stessa società  aveva predisposto per il trasporto dei marmi un complesso sistema di funi, piani inclinati e binari,  di sua proprietà.  Nel 2004 il Comune di Silandro  mettere in gara la concessione  per la coltivazione dei marmi della ASBUC di Covelano,  garantendo poi alla società vincitrice la possibilità di trasportare i marmi a valle attraverso il più economico utilizzo  di una strada forestale,  che fu classificata dal Comune come strada comunale e finanche espropriata.

La Provincia autonoma di Bolzano nel 2013 dispose, con una serie di atti,  che il trasporto dei marmi a valle dovesse avvenire con le tradizionali infrastrutture di piano inclinato e binari, ritenute meno invasive dell’ambiente. Il Comune di Silandro  impugnò questi atti dinanzi al giudice amministrativo,  attraverso vari mezzi. Il TRGA  respinge il ricorso, con la sentenza che pubblichiamo, ritenendo che la motivazione dell’amministrazione sia sufficiente e congrua.

In particolare, al rilievo del Comune di Silandro  per cui l’amministrazione provinciale costringe in realtà la società concessionaria dell’escavazione dei marmi a servirsi delle infrastrutture di un’altra società privata, il TRGA  risponde che questo è l’unico mezzo autorizzato dall’amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio, il che ripropone, sia pure indirettamente, l’annosa questione se gli enti di gestione  di un parco nazionale possano, con i propri atti amministrativi, vincolare l’esercizio delle proprietà  collettive variamente esistenti sul territorio del parco.

Il rilievo più interessante la sentenza, tuttavia, e nel rigetto di un ulteriore mezzo di impugnazione del Comune, il quale riteneva che gli atti impugnati,  impedendo alla concessionaria di servirsi della strada forestale, violassero la legge provinciale numero 10 del 1990 (Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico), la quale dispone all’articolo quattro comma tre che : “Possono essere autorizzati al transito sulle strade chiuse, nonché sui terreni di cui all’articolo 2 i lavoratori agricolo/forestali, gli addetti ai servizi ed ai rifornimenti, i titolari di uso civico per l’esclusiva fruizione del loro diritto limitatamente al solo espletamento dei servizi o lavori connessi, nonché gli ospiti pernottanti in esercizi ricettivi alberghieri ed extra alberghieri comunque muniti di regolare licenza di esercizio e raggiungibili esclusivamente dalla strada chiusa al traffico.”

Il tribunale, nello specifico, ritiene che questa norma si applichi “non a tutti i titolari di usi civici, bensì soltanto a quelli agricolo- forestali”, cosa che, per il vero, non si ritrova nella lettera della legge, la quale parla di “lavoratori agricolo forestali”, tenendo queste categoria  distinta e separata  rispetto a quella dei “titolari di uso civico”, quali subiscono la specifica limitazione di poter transitare sui “terreni protetti” di cui all’articolo due della stessa legge  solo per “l’espletamento dei servizi o lavori connessi”.

Il che ci riporta al cuore del problema: o il terreno gravato da diritti di promiscuo godimento può essere adoperato dai titolari di questi medesimi diritti solo per attività agrosilvopastorali, o possa essere gestito in autonomia dagli stessi titolari, in funzione diretta dell’esercizio di usi sul territorio. Se si propende per questa seconda tesi, allora anche l’estrazione marmifera,  pure concessa a terzi,  diviene un momento di esercizio dell’uso civico e come tale dovrebbe dare il titolo al passaggio sulla strada in terreno protetto, restando innegabile che tale attività sia  un “servizio o lavoro connesso” all’uso dei diritti collettivi.

 

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 11-03-2015, n. 72