La concessione di una spiaggia attribuisce due diritti diversi (uso e occupazione) secondo T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sentenza 23 marzo 2015, n. 532.

Il Tar Calabria annulla un’ordinanza con cui il Comune di Sellia Marina aveva ordinato lo sgombero di uno stabilimento balneare,respingendo l’istanza con cui il titolare chiedeva di iniziare l’attività  per il periodo estivo.  Il privato ricorreva contro l’ordinanza evidenziando, tra l’altro, che le strutture dello stabilimento non erano rimovibili e che,  in violazione della concessione demaniale,  gliene veniva negato l’uso proprio per il periodo espressamente indicato.

Il Tar  pone a fondamento della sua decisione  il contenuto dello stesso provvedimento di concessione che, a giudizio del Tar, attribuisce al concessionario due distinte situazioni giuridiche soggettive,  l’una riferita alla occupazione del suolo demaniale,  l’altra al suo uso.  Mentre la seconda  prevede espressamente che l’area demaniale possa essere usata solo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, la prima  non pone prescrizioni temporali di sorta: ne deriva che il concessionario ha diritto di mantenere per tutto l’anno le attrezzature, ma di usarne commercialmente solo per il periodo indicato.

La sentenza è indice dell’incertezza che regna ancora oggi nel campo delle concessioni demaniali per uso turistico, e che andrà ad aggravarsi con il recepimento effettivo della direttiva Bolkenstein.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 23-03-2015, n. 532