XI Convegno sugli usi civici dell’Università dell’Aquila. La relazione di Pietro Catalani

Ultima relazione del Convegno, quella del Commissario per la Liquidazione degli Usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, dott. Pietro Catalani, dedicata al rapporto ta usi civici e comunità locali nell’esperienza del giudizio commissariale.

Il dott. Catalani ha ricordato come fin dall’art. 75 del R.D. 332 del 18 febbraio 1928, di attuazione della l. 1766/1927, sia stato previsto che una comunità d’utenti possa entrare in conflitto col Comune cui pure appartengono come cittadini circa l’esistenza o l’esercizio dei diritti di civico godimento. E’ la prova che anche un legislatore orientato alla liquidazione degli assetti collettivi ha previsto e garantito l’autonomia della collettività di utenti, la quale si costituisce  in giudizio, a norma dello stesso art. 75, attraverso una speciale rappresentanza che la norma voleva nominata dalla Giunta provinciale amministrativa.  La sua nomina è di prassi in regioni come l’Abruzzo: la norma del giudizio dinanzi al Commissariato dell’Aquila vede sempre l’ASBUC, il Comune e la speciale rappresentanza come parti del processo.

Diversa la situazione negli altri contesti su cui ha competenza il Commissariato per il Lazio, l’Umbria e la Toscana. Nei territori  apuani, ad esempio, la proprietà collettiva si è conservata in forma privatistica dopo le riforme leopoldine, con la vendita ai singoli membri della comunità dell’antico bene universale, che veniva mantenuto in comune. Da qui una situazione che la nuova legge regionale toscana ha deciso di escludere dalla disciplina delle terre civiche. Vi è ancora differenza in Lazio tra i territori degli ex Stati Pontifici e quelli appartenenti al Regno delle Due Sicilie.

Tutto ciò porta naturalmente a dover considerare le particolarità delle diverse collettività titolari dei beni civici nella valutazione circa la corretta gestione del loro patrimonio, controllo che prima del 1977 spettava anch’esso al Commissario e fu poi correttamente attribuito alle Regioni le quali, tuttavia, si sono date nel tempo una legislazione non omogenea e discontinua.