Il servizio portuale non può essere messo in gara finché non scade la proroga di legge della concessione del demanio portuale.T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sentenza 9 luglio 2015, n. 9258

Il Tar Lazio si pronuncia sulla proroga delle concessioni demaniali  in essere al 30 dicembre 2009, disposta originariamente dall’art. 1 comma 18 del d.l. n. 194 del 2009  fino al 31 dicembre 2015 e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020 dall’art. 34 duodecies del d.l. n. 179 del 2012. Il caso prospettato al giudice amministrativo è in materia di demanio lacuale,  cui la proroga del d.l. 194 del 2009  è stata estesa di recente dall’art. 1 comma 547 della Legge di Stabilità 2013 (l. n. 228/2012).

Un comune aveva  comunicato alla società che gestiva il porto lacustre la cessazione delle concessioni demaniali, come atto prodromico all’indizione di un’apposita gara per l’affidamento dei  servizi portuali di ricovero e darsena di  imbarcazioni da diporto.

Il Tar  accoglie il ricorso principale della società concessionaria, basata sulla proroga ex lege della concessione in virtù della successione tra i provvedimenti sopra citati. A giudizio del Tar, l’oggetto della concessione è un’attività portuale che trova necessario presupposto nella concessione in esclusiva di area demaniale: questa funge da “limite spaziale” per l’esercizio della prima.   Ne consegue  l’inseparabilità tra le due concessioni e pertanto che la proroga della concessione del bene demaniale determina di necessità una pari proroga della concessione relativa all’esercizio dell’attività portuale che su questo bene deve svolgersi in esclusiva. La pubblica amministrazione non può quindi bandire la gara per l’espletamento di un servizio prima affidato al concessionario  del porto in quanto bene demaniale, prima che sia venuto definitivamente a spirare il titolo di quest’ultima concessione.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sentenza 9 luglio 2015, n. 9258