L’ottemperanza ad una sentenza di rigetto di concessione demaniale apre la porta ad altri richiedenti oltre al ricorrente. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sentenza 7 ottobre 2015, n. 2880

Un’interessante sentenza del Tar Puglia, sezione di Lecce, destinata a far discutere.
I fatti: un soggetto richiede al Comune di Gallipoli una concessione demaniale per l’installazione di un chiosco da adibire a bar. Il Comune la rifiuta, e il richiedente propone ricorso dinanzi al Tar, che decide in suo favore e annulla il provvedimento di rigetto.
Successivamente alla sentenza, il Comune di Gallipoli, senza procedere a un vero e proprio bando, pubblica sull’albo pretorio la domanda del richiedente, concedendo il termine di 20 giorni per la presentazione di osservazioni, reclami o ulteriori domande di concessione.
Spirato il termine, altri quattro soggetti chiedevano la concessione demaniale dello stesso tratto di litorale.

Il ricorrente chiedeva quindi l’ottemperanza della sentenza a lui favorevole, nel frattempo passata in giudicato; il Tar, con sentenza del gennaio di quest’anno, ordinava  al Comune di Gallipoli di ottemperarvi, e pertanto di adottare un “provvedimento conclusivo relativamente alla richiesta formulata dalla ricorrente per il rilascio di una concessione demaniale”, nominando un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato. L’amministrazione comunale rimase inerte e il commissario si insediò nella carica, ma senza adottare il provvedimento dovuto perché, nel frattempo, uno dei successivi richiedenti proponeva ricorso al Tar perché questi stabilisse che il procedimento per l’ottemperanza proseguisse con la comparazione delle istanze di concessione demaniale.

Il Tar giudica in favore di questo nuovo ricorrente, stabilendo che l’ottemperanza verso la sentenza che annulla un provvedimento di diniego di una concessione demaniale non si traduce per ciò stesso in un obbligo di rilasciare la stessa concessione, ma nella necessaria comparazione di tutte le domande presentate.
Una soluzione che avrebbe però dovuto implicare, a monte, che il dispositivo della sentenza da eseguire contenesse un cenno in tal senso.

In questo modo, il Tar finisce difatti per legittimare una sorta di procedura evidenza pubblica condotta “a posteriori” dal Comune e priva di molti dei requisiti di legge.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sentenza 7 ottobre 2015, n. 2880