Le norme inderogabili in materia di patti agrari non si applicano ai contratti d’affitto di beni di uso civico stipulati da un Comune.T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 12-03-2014, n. 78.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige conclude per l’inapplicabilità delle norme inderogabili in tema di patti agrari ai contratti d’affitto di beni di uso civico stipulati da un Comune. Nella specie, il ricorrente aveva preso in affitto una malga dal Comune di Mezzano, per un periodo di cinque anni. Spirato il termine, il Comune mise all’asta una nuova concessione del bene, cui il ricorrente non partecipò. Questi invece impugnò l’atto di concessione al nuovo titolare, assumendo che il contratto d’affitto dovesse soggiacere alle prescrizioni della l. 3 maggio 1982, n. 203 sui contratti agrari, e quindi avere una durata di legge non inferiore ai quindici anni, essendo egli coltivatore diretto. Il Tribunale Regionale, sulla scorta di numerosa giurisprudenza di Cassazione, afferma che l’affitto del bene di uso civico è fatto eccezionale, che il Comune può disporre solo per un periodo limitato, essendo la fruizione del bene riservata alla collettività. La pronuncia è importante, perché ribadisce la specialità del bene di uso civico rispetto al bene demaniale, la cui concessione è espressamente soggetta alla l. 203/82.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 12-03-2014, n. 78