Il provvedimento di svincolo o di sospensione dell’esercizio degli usi civici è necessario per intraprendere qualsiasi lavoro sul terreno oggetto di diritti collettivi, anche semplicemente prodromici alla realizzazione di un’opera già autorizzata. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-04-2014, n. 1914

Il Consiglio di Stato – confermando una decisione del T.A.R. Campania [T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 07-06-2013, n. 3032] – stabilisce che un provvedimento regionale di sospensione dell’esercizio degli usi civici o di svincolo de terreno dagli stessi è il presupposto necessario per l’attuazione di interventi, pur autorizzati, sul terreno.

Nel caso di specie una società intende realizzare un impianto eolico su terreni di riconosciuto demanio civico del Comune di Gallo Matese,  debitamente autorizzati dalla Regione con autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.  Il Comune chiede quindi, per come convenuto in conferenza dei servizi, lo “svincolo” dell’area, ma i competenti uffici regionali respingono questa istanza, anche  per l’assenza di un piano di assestamento forestale e per contrarietà con una delibera di Giunta che escludeva da interventi simili le terre di pascolo permanente. A fronte di ciò il Comune emana un’ordinanza con cui ingiunge alla Società la messa in pristino dei luoghi.

La società impugna questo provvedimento e quelli presupposti, centrando le sue difese sul fatto che le operazioni fino ad allora effettuate si riducevano ai saggi geologici per la realizzazione dell’impianto, e che l’onere dell’istanza di svincolo e della relativa documentazione gravava sul Comune.

Il C.d.S. rigetta il ricorso applicando i principi della sua precedente pronuncia Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26-03-2013, n. 1698, affermando che la demanialità del bene civico richiede sempre, per qualsiasi intervento, un provvedimento amministrativo che quantomeno “sospenda” l’uso civico.

Va notato, a margine della pronuncia, che simili provvedimenti solo in via di lata interpretazione sono riconducibili, per come invece affermato dalla sentenza in commento, all’art. 12 della l. 1766 del 1927.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-04-2014, n. 1914