La concessione di un tratto di spiaggia non deve essere revocata dal Comune dopo che la riconfinazione ha attribuito quel terreno al demanio dello Stato. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 17-04-2014, n. 1012.

Un tratto di spiaggia viene attribuito al demanio dello Stato in sede di rideterminazione della dividente demaniale, la linea di confine tra il demanio dello Stato e le altre proprietà private o pubbliche. Il T.A.R. Lecce stabilisce con la sentenza in epigrafe che da questo fatto non deriva come conseguenza necessaria la revoca immediata della precedente concessione, per come disposto con gli atti annullati con questa decisione.

Secondo il T.A.R., il Comune è comunque chiamato a gestire questo demanio statale nuovamente determinato e per un principio di continuità nell’azione amministrativa non può revocare ciò che ha sempre concesso allorché il bene era nel suo patrimonio, anche quando una nuova determinazione dei confini porti l’area in oggetto a non essere più nella titolarità dell’amministrazione comunale, ma appunto in quella dello Stato.

Per comprendere la sentenza in oggetto, va chiarito che il concetto di “dividente demaniale”, di origine giurisprudenziale, individua una linea di confine tra demanio marittimo e proprietà terze (pubbliche come private) che è intrinsecamente mobile. La consuetudine interpretativa degli artt. 28 e ss. del Codice della Navigazione è nel senso di dare per acquisita al demanio ogni estensione del litorale, mentre ogni riduzione del litorale si traduce nello spostamento verso l’interno della dividente demaniale, che giunge pertanto a comprendere aree prima di proprietà altrui. In pratica, se il mare si ritira, il demanio statale si accresce in estensione, mentre se avanza l’estensione del demanio rimane eguale e si sposta di conseguenza verso terra, inglobando – con un sostanziale esproprio-  beni prima in proprietà di privati come di altri enti.

 

Nel caso di specie, il Comune di Gallipoli aveva concesso un’area prima di sua proprietà a un privato, intimandogli poi lo sgombero immediato una volta che la riconfinazione porta l’area nel demanio dello Stato, evidentemente dopo l’arretramento del litorale. Il Collegio dichiara illegittimo l’ordine di sgombero, atteso che esso doveva essere supportato da un’autonoma valutazione del pubblico interesse, che non può derivare semplicemente dall’estensione dei confini demaniali.

 

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 17-04-2014, n. 1012