#Poveglia. Alcune precisazioni sulla procedura di gara.

La corsa per Poveglia sta entrando nel vivo. Tra poche ore vi sarà il giro di rilanci, dopo che solo due offerte hanno passato la fase iniziale: quella (al momento più bassa) dell’Associazione “Poveglia per tutti” e quella di un concorrente che al momento mantiene l’incognito. L’associazione ha raccolto molte adesioni in questi ultimi giorni, diventando un caso anche sulla stampa internazionale. 

L’acquisto dell’isola da parte di un così grande numero di persone con un meccanismo di crowdfunding ormai di dimensione internazionale sarebbe un segnale importante, e un rilevante caso di studio a livello teorico. Va però anche detto, per come hanno correttamente fatto anche esponenti dell’Associazione, che l’asta in corso è solo la prima fase di un processo più complesso, che  potrebbe portare comunque al mantenimento di Poveglia in mano pubblica.

L’avviso di vendita dell’Agenzia del Demanio parla infatti di “invito pubblico a offrire” , fatto ai sensi dell’art. 1 comma 436  e art. 1 comma 437 della L. 30 dicembre 2004 n. 311, la legge finanziaria per il 2005. Le norme furono poi modificate dalla legge finanziaria per il 2010. In sintesi, esse dispongono che per gli immobili  di valore superiore ai € 400.000, l’Agenzia del Demanio può disporre innanzitutto la vendita all’asta o l’invito ad offrire e provvedere alla trattativa privata solo qualora non vengano lì aggiudicati. Tanto l’asta della proprietà quanto l’invito pubblico a offrire possono essere banditi a offerta libera o con una base d’asta.

Nel primo caso e non nel secondo l’Agenzia del demanio può:

a) non aggiudicare la vendita in caso  di valutazione negativa della convenienza economica;

b) riservarsi comunque di non procedere alla vendita, anche ove ritenuta congrua.

La valutazione della congruità economica spetta, in base all’art. 1 comma 479 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 a una “Commissione per la verifica della congruità tecnico-economico-estimativa”, istituita presso la stessa Agenzia per aumentarne la trasparenza.

Ciò che più conta è che il vincitore dell’asta non potrebbe impugnare dinanzi al giudice amministrativo la delibera con cui si dichiarasse non congruo il prezzo di vendita, per errore circa questa valutazione. Il potere dell’amministrazione di non addivenire alla stipula di un bene che ha già trovato un compratore per motivi indipendenti dalla congruità del prezzo offerto toglie spazio a questa ipotesi.

Il comma 437 dispone poi che le amministrazioni locali possono esercitare il diritto di opzione sull’acquisto entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso e prima dell’avvio delle procedure, con norma che è da intendersi limitata alle ipotesi di vendita all’asta con rialzi su una base d’asta. Per le procedure ad offerta libera, gli enti locali possono esercitare il diritto di prelazione nella procedura di vendita.

Il fatto che il Comune di Venezia non lo abbia fatto accresce il valore dell’iniziativa civica: i cittadini si sostituiscono all’ente pubblico per la conservazione del patrimonio paesaggistico.