Il T.A.R. Lecce stabilisce che la rivendica di terre di demanio civico deve essere fatta nel rito ordinario di cognizione, e dinanzi al giudice civile, e non in via di autotutela amministrativa, ex art. 823 secondo comma C.c., ipotesi limitata ai beni di demanio pubblico, come tassativamente elencati dall’art. 822.
Il fatto: una società esercita un ristorante su un immobile del Comune, e riceve ordinanza di sgombero e di rimessa in pristino dei luoghi da parte dello stesso Comune, su istanza della Capitaneria di Porto, che afferma che l’area è di demanio marittimo. Il ricorrente allega numerosi motivi di illegittimità dell’atto impugnato e degli atti presupposti; tra questi, il più importante è quello che verrà poi accolto dal Collegio: l’area non è di demanio marittimo, ma è proprietà del Comune in quanto gravata da usi civici e assegnata per questo alla categoria A della l. 1766 del 1927.
La conseguenza è, a giudizio del ricorrente con tesi poi accolta dal T.A.R., che il Comune non aveva potere di recuperare l’area in autotutela amministrativa, ma poteva farlo solo con l’ordinaria rivendica in sede civile.
La sentenza ha un precedente nella pronuncia del Consiglio di Stato 28-01-2011, n. 653. In quella sede il Comune di Gallipoli aveva impugnato una concessione fatta dalla Capitaneria di Porto di quella che, a suo giudizio, non era area di demanio marittimo, ma di uso civico. Il Consiglio di Stato affermò la giurisdizione commissariale, essendo la questione relativa alla qualità demaniale civica presupposto necessario della decisione sulla legittimità della concessione.
Nel caso giudicato dal T.A.R. Lecce la demanialità civica risulta definitivamente accertata dal Commissario con una sentenza del 1980, e non più discutibile. Non essendo contestabile la titolarità dell’area al Comune, la questione in giudizio si risolve, a giudizio del T.A.R., sulle legittime modalità di recupero dell’area, che deve avvenire nelle forme ordinarie della rivendica.
Va evidenziato che la proprietà comunale dell’area di uso civico può derivare solo dall’assegnazione a categoria. L’esistenza di usi civici esplica difatti effetti anche contro un acquisto per usucapione dell’area da parte dello stesso ente territoriale che se ne vedrebbe assegnata la proprietà all’esito della sentenza commissariale, per come si riscontra da ultimo in Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7564.