Incostituzionale la nuova legge regionale della Sardegna sugli Usi civici

Con sentenza n. 210, depositata lo scorso 18 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  dell’art. 1 della  legge regionale della Sardegna n. 19/2013 che conferiva una indiscriminata potestà ai comuni di dichiarare non più esistenti gli usi civici sul proprio territorio.

Definita da molte associazioni ambientaliste come  un nuovo “editto delle chiudende”, la legge è giudicata incostituzionale perché non prevede l’obbligo di previa informazione allo Stato  dei piani straordinari di accertamento demaniale previsti dalla stessa legge, sottraendo quindi alla competenza dello Stato l’apposizione di nuovi vincoli di tutela del paesaggio sostitutivi dei vincoli di destinazione dei terreni soggetti a uso civico.

L’ulteriore profilo di incostituzionalità della norma, molto importante, e quello per cui la legge dava  la possibilità ai comuni di “attuare”  delle transazioni giurisdizionali circa gli usi civici, invece della semplice possibilità di proporre tali transazioni  le quali, trattandosi di diritti collettivi, non possono semplicemente essere disposte per accordo tra gli enti esponenziali delle collettività e i titolari di interessi contrapposti, ma devono essere disposte dal giudice naturale precostituito per legge, il Commissario  per la liquidazione degli usi civici competente per territorio.

Proprio su questo profilo  si era centrato l’intervento in giudizio del Consorzio Uomini di Massenzatica,  da me rappresentato:  la legge regionale sarda, oltre che per i motivi rappresentati nel ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2013 ,  avrebbe dovuto essere dichiarata incostituzionale per la fondamentale violazioni dell’art.25 della Costituzione,  attribuendo alla competenza di un ente amministrativo come il Comune una funzione giurisdizionale, l’accertamento di diritti reali collettivi.

La sentenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti di civico godimento che  trovano ora anche nella giurisprudenza del giudice delle leggi riconoscimento come principale strumento di tutela paesaggistico ambientale.