Il Conte della Gherardesca e i livelli di Donoratico. Considerazioni a margine.

La stampa ha dato notizia in questi giorni di una causa intentata dal Conte della Gherardesca al Comune di Castagneto Carducci per ottenere – stando a quanto si legge negli articoli del  Tirreno e della Nazione – il pagamento dei canoni arretrati per svariati contratti livellari instaurati nel 1848.La causa segue a una precedente azione, chiusa con una sentenza di mero rito dal Tribunale di Lucca,  per la mancata integrazione del contraddittorio a tutti gli interessati.

Gli articoli di giornale  non danno ovviamente conto di tutte le domande dell’attore, e quindi non è possibile in questa sede trattare di tutti i problemi giuridici connessi alla vicenda, ma su un aspetto occorre fare chiarezza: non si tratta di una eccentrica notizia d’agosto, né di un caso di semplice risoluzione.

La concessione livellaria non può essere infatti parificata a un semplice contratto d’affitto, né a una odierna enfiteusi. Un contratto d’affitto attribuisce al conduttore una mera detenzione; l’enfiteusi un possesso che può trasformarsi in proprietà piena e esclusiva del bene con l’affrancazione del canone, diritto potestativo e unilaterale dell’enfiteuta. Il livello attribuiva invece al concessionario il dominio utile, e quindi la possibilità di difendere autonomamente il suo rapporto col bene verso terzi, ma lasciava al concedente il dominio diretto, una proprietà parallela e complementare alla prima.

Nel caso di specie, pertanto, si può sostenere che ai Conti della Gherardesca si sia comunque conservato il dominio diretto sui beni contestati, che dà oggi titolo al pagamento dei canoni pregressi, come alla loro rivendica. Il fatto che si tratti di diritti antichi e non più riproducibili non ha alcuna rilevanza: i diritti reali si perpetuano secondo il loro statuto originario fino a che un fatto giuridico idoneo non venga a estinguerli o a trasformarli in qualcosa d’altro.

Non è detto, pur nel decorso di più di centosessanta anni, che ciò sia avvenuto. Sopratutto, non si può sostenere che l’incompatibilità del livello con l’ordinamento giuridico moderno sia elemento sufficiente per accertare l’estinzione di qualsiasi diritto di dominio diretto agli eredi degli originari concedenti.

Il dominio diretto non è stato estinto una volta per tutte nell’ordinamento italiano postunitario. Tra i vari argomenti che si possono spendere in proposito, le norme di legge che nel tempo hanno disciplinato le sorti delle tante situazioni di dominio diviso sopravvissute nell’esperienza giuridica moderna, prevedendo forme espresse per la sua liquidazione, a volte in favore del dominio utile, altra volta del dominio diretto.

Un caso aperto, quindi, e tutto da discutere, a dispetto del modo in cui la vicenda viene resa dagli organi di stampa.