Il demanio idrico in territorio di bonifica è tutelato dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Indifferente l’assenza di vincoli paesistici per ordinare la rimozione di opere abusive di canalizzazione. T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 03-09-2014, n. 9343.

Il T.A.R. del Lazio si pronuncia su un ordinanza di rimozione di opere di canalizzazione realizzate in territorio di bonifica da taluni proprietari privati senza le necessarie autorizzazioni.

Nella specie, il T.A.R. Lazio afferma che tali manufatti sono illegittimi non per la presenza di vincoli paesistici sul territorio, ma perché comunque realizzati in violazione del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), che all’art. 132 fa divieto di “fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d’acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall’art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangano asciutti”, senza il permesso di cui all’art. 136, che deve essere rilasciato, per le opere di manutenzione, dal consorzio interessato.

Il T.A.R. supera ogni rilievo dei ricorrenti circa la titolarità da parte dell’amministrazione impugnata del potere di ordinare la messa in pristino dei luoghi, non immediatamente comminata dal R.D. 368/1904 sull’appartenenza necessaria del corso d’acqua interessato dalle canalizzazioni abusive al demanio idrico.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 03-09-2014, n. 9343