La legittimazione ex art. 9 l. 1766/27 è atto discrezionale di natura concessoria. T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 03-07-2014, n. 580.

Il possessore di una piccola particella di terreno gravata da usi civici – a lui pervenuta per eredità- chiese la legittimazione dell’occupazione ex art. 9 della l. 1766/1927 alla Regione Abruzzo, adducendo i miglioramenti colturali apportati al fondo non solo da lui, ma dai diversi danti causa. Il fondo aveva difatti ospitato prima un mandorleto, poi una vigna e altre colture arbustive.

Il provvedimento di diniego veniva quindi impugnato su diversi vizi, tra cui la violazione di legge.

Interpretando taluni indirizzi del Consiglio di Stato, il T.A.R. L’Aquila afferma che il provvedimento di legittimazione ha natura eccezionale, e consegue a una valutazione di contemperamento di interessi contrapposti (l’inalienabilità delle terre demaniali da un lato, il miglioramento della coltura agraria dall’altro) oggetto di ampia discrezionalità della P.A.

Su questo presupposto, ove l’amministrazione rilevi che le migliorie richieste dalla legge non hanno il carattere della continuatività e non perdurano allo stato attuale, ben può negare la legittimazione, la quale non consegue quindi a una generica messa a coltura del terreno.

T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 03-07-2014, n. 580