L’Agenzia del Demanio deve ricorrere alle ordinarie azioni civili per riscuotere le indennità da occupazione abusiva del demanio marittimo. Cass. civ. Sez. I, Sentenza 21 gennaio 2015, n. 1052

La Cassazione conferma che l’Agenzia del Demanio non può ricorrere al procedimento di riscossione dei crediti tramite iscrizione a ruolo e relativa ingiunzione disciplinate entrambe dal R.D. n. 629 del 1910, difettando di un potere di legge in tal senso, ma deve adire i mezzi dell’ordinaria tutela civile.

Usando di questo principio, la S.C. cassa una sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la quale aveva respinto l’iscrizione al passivo del credito che l’Agenzia del Demanio vantava per l’occupazione abusiva che la società fallita aveva fatto di una darsena.

Decisione che suscita qualche perplessità, ove si consideri che il credito deriva da una violazione la quale, non accertata ante fallimento con sentenza passata in giudicato, dovrebbe entrare nel passivo fallimentare senza una vera cognizione giudiziale. La sentenza è comunque importante perché ribadisce che l’Amministrazione demaniale è in difetto di potere quanto alla riscossione tramite ruolo di simili crediti.

Cass. civ. Sez. I, Sent. 21 gennaio 2015, n. 1052