L.R. Lazio n. 1/1986: competenza del giudice ordinario sulla determinazione del prezzo di vendita? Una soluzione che non convince. T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter Sentenza 8 luglio 2014, n. 7270

La L.R. Lazio n. 1/1986 prevede diverse ipotesi di vendita di beni civici intestati a Comuni e Università agrarie. Nel testo originale potevano essere alienati i “terreni di proprietà collettiva” che avessero acquistato la destinazione edificatoria in conformità del piano regionale. La vendita doveva avvenire all’incanto e al prezzo di mercato computato sulla nuova qualità edificatoria. L’ente aveva la possibilità di attribuirli al prezzo di stima agli utenti che li detenessero “a qualsiasi titolo”, ma solo ove questi si impegnassero a destinare il terreno per l’edificazione della prima casa di abitazione. Una norma transitoria disponeva che chi avesse edificato abusivamente immobili su terreni di proprietà collettiva potesse chiedere di acquistarli, a prezzo agevolato, ove l’immobile fosse condonabile. Il termine per fare istanza era fissato a centottanta giorni dalla data di promulgazione della legge. La L.R. 1/1986 fu più volte emendata, dando luogo a questo testo vigente, che rende ordinaria e priva di termine la vendita ai detentori di terreni civici abusivamente edificati. La determinazione del prezzo di vendita viene lasciata alla perizia di un professionista incaricato dalla Giunta regionale.

La vicenda esaminata dal T.A.R. Lazio  è assai complessa. Il partecipante di un’università agraria aveva chiesto già nel 1986  di poter acquistare il fondo da lui  occupato e abusivamente edificato, ma non lo aveva poi in fatto acquistato, ritenendo troppo alto il prezzo fissato dal perito. Molti anni dopo, gli eredi chiesero di poter acquistare il fondo, avvalendosi della possibilità, generalmente concessa dall’Università Agraria, di poter aggiornare i valori delle vecchie perizie del 1986.  L’università decise però di effettuare una nuova perizia, che fissò un valore ritenuto dai proponenti acquirenti troppo alto, poiché nel frattempo il fondo era stato gravato da una servitù di elettrodotto.

Gli occupanti impugnarono quindi davanti al T.A.R. la delibera di approvazione di questa ultima perizia, chiedendone l’annullamento  sul presupposto che la stessa non si sarebbe mai dovuta effettuare, e che il prezzo avrebbe dovuto essere quello fissato nella  perizia del 1986, sia pure aggiornata ai nuovi valori.

Il T.A.R.  dichiara inammissibile il ricorso, affermando che la questione è di competenza del giudice ordinario, poiché   la domanda dei ricorrenti si sarebbe risolta nella negazione del diritto dell’amministrazione a pretendere un determinato corrispettivo per l’alienazione del terreno. Nella specie, il T.A.R.  afferma che l’atto con cui il Comune  (qui, in realtà, un’Università Agraria, ente totalmente diverso) determina il prezzo di vendita del terreno civico non è riconducibile a un potere amministrativo, ma a un’attività “che attiene all’esercizio di facoltà comprese nel diritto dominicale di proprietà dell’immobile comunale”.

La tesi non è condivisibile.

La L.R. 1/1986 non ha realizzato una sdemanializzazione generalizzata dei beni civici nella Regione Lazio, ma l’ha predisposta solo per quei casi in cui l’interesse alla fruizione collettiva del bene civico doveva bilanciarsi con il pari interesse a contrastare lo spopolamento delle aree rurali e a favorire la nascita di nuove imprese.

La sdemanializzazione del bene civico non è disposta dalla legge regionale, ma consegue alla sua vendita, in una delle diverse forme che questa prevede. Prima della vendita, il terreno è quindi nella inalienabile e indivisibile titolarità collettiva, che vede nel Comune o nell’Università agraria, a seconda dei casi, l’ente esponenziale votato alla gestione. Lungi dall’essere puro corollario economico, la determinazione del prezzo di vendita è parte intrinseca del processo che porta al mutamento di destinazione del bene civico, perché parte di quel bilanciamento di interessi su cui riposa la legittimità stessa della sdemanializzazione. Ne consegue che sulla congruità del prezzo deve esercitarsi una valutazione discrezionale, come tale soggetta alla giurisdizione amministrativa.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-07-2014, n. 7270