Prezzi minimi garantiti. Il Tar Lombardia dà ragione all’Autorità e rigetta il ricorso contro lo studio del Politecnico di Milano. T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sentenza 3 luglio 2015, n. 1535

Il Tar Lombardia rigetta il ricorso contro la sostanziale abolizione dei prezzi minimi garantiti di acquisto dell’energia idroelettrica da piccoli impianti. Un regime di favore che dal 2013 deve essere differenziato in ragione della fonte di produzione.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico commissionò pertanto uno studio al Politecnico di Milano, il quale concluse che, per gli impianti fino a 1 MW, si dovesse abbandonare il sistema dei prezzi minimi garantiti su base annua, considerato non rappresentativo dei costi di gestione di tali impianti. La raccomandazione veniva accolta dall’Autorità.

Il Tar respinge tutti i motivi addotti dai ricorrenti, evidenziando che la decisione dell’Autorità non è censurabile, attesa la sua discrezionalità sul punto e la conformità della scelta alle informazioni a sua disposizione, appunto reperite dallo studio del Politecnico.

 T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sentenza 3 luglio 2015, n. 1535