Cass. civ. Sez. II, Sent.16-01-2014, n. 812

Con la prima sentenza dell’anno in materia di usi civici, la Corte di Cassazione ha modo di toccare, sia pure incidenter tantum,  due questioni  rilevanti in materia di tutela del bene  di demanio civico.

Il Commissario  agli  Usi civici per la Calabria, adito da un comitato di Legambiente  per la declaratoria di demanialità di un fondo nel Comune di San Demetrio Corone, trasferito all’Enel che vi aveva costruito una cabina di derivazione elettrica,   l’aveva accertata, ordinando la demolizione del manufatto. Legambiente  appellava la sentenza dinanzi alla  sezione speciale  della Corte d’Appello di Roma, ritenendo che il Commissario avrebbe dovuto proclamare la nullità del trasferimento a Enel S.p.A., e non solo l’ordine di distruzione del manufatto. La Corte d’Appello aderiva all’assunto dell’appellante e  pronunciava sentenza con cui dichiarava la nullità del trasferimento del fondo all’Enel,  riaffermando l’ordine di abbattimento della cabina di derivazione, questa volta come effetto di una più ampia tutela.

La Corte respinge i due motivi di ricorso proposti da Enel S.p.A. affermando che:

1)  la cognizione del Commissario gli Usi civici  comprende la declaratoria di validità in via incidentale degli atti di disposizione o trasferimento dei beni stipulati in violazione dei divieti vigenti;

2)  la disciplina  derogatoria  alla non commerciabilità dei beni di uso civico posta dal R.D. n. 3267 del 1923  come dalla sopravveniente Legge regionale della Calabria n.  18 del 2007,  non può essere valutata dal giudice nel momento in cui conosce della nullità degli atti negoziali formati in violazione dell’inalienabilità dei beni di uso civico.

Sentenza completa

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2014, n. 812