L’acquirente di un suolo demaniale non ha diritto al mutamento di destinazione urbanistica dello stesso, anche se nell’atto di vendita è qualificato come edificabile. T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 16-04-2014, n. 512.

Il ricorrente aveva acquistato dall’Agenzia del Demanio un terreno già destinato per la costruzione di una caserma del Corpo Forestale dello Stato, in fatto mai edificata. L’atto di acquisto dal Demanio parlava di “suolo edificatorio”, ma la sua destinazione urbanistica era appunto quella di area “per le sedi e le attrezzature militari”. Il permesso di costruire veniva quindi rifiutato al ricorrente, che ha impugnato la corrispondente delibera su due profili di illegittimità: l’incompetenza dell’organo e l’affidamento ingenerato in lui dalla descrizione contenuta nell’atto di vendita e, prima ancora, dalla consapevolezza che su quel terreno sarebbe dovuto sorgere un edificio pubblico, il che avrebbe rimarcato la destinazione edificatoria dello stesso.

Il T.A.R. Puglia accoglie il ricorso sul punto dell’incompetenza (ogni decisione circa la tipizzazione delle aree spetta al Consiglio comunale, non al Direttore della Ripartizione Urbanistica), ma chiarisce che il ricorrente non poteva fare affidamento su una pretesa natura edificatoria del suolo, anche attesa la sua natura di bene demaniale, né può pretendere una sua riqualificazione come conseguenza della dismissione dal demanio.

T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 16-04-2014, n. 512