La Cassazione ribadisce l’inammissibilità del ricorso diretto in Cassazione contro la sentenza del Commissario agli usi civici. Cass. civ. Sez. II, Sentenza 26 giugno 2015, n. 13299

In questa sentenza del giugno scorso la Corte di Cassazione ribadisce il divieto del ricorso diretto dinanzi a sé contro la sentenza commissariale nel giudizio concernente l’accertamento dei diritti di civico godimento.

Nella specie, la Società Autostrade s.p.a.  aveva visto dichiarare nulli gli atti di acquisto di taluni terreni insistenti nel Comune di Ceprano, di cui il Commissario dichiarava nella stessa sentenza la natura civica, al termine di un procedimento iniziato d’ufficio.

La sentenza commissariale era stata sì impugnata dalla società soccombente dinanzi alla Sezione specializzata Usi Civici della Corte d’appello di Roma, ma con un reclamo con il quale si chiedeva in via preliminare di dichiararsi la nullità della sentenza per violazione del principio costituzionale della terzietà del giudice. Una censura ricorrente, questa,  che è stata tuttavia più volte respinta dalla corte costituzionale, da ultimo con l’Ordinanza 11 febbraio 2014, n. 21
Sugli altri capi della sentenza la Società Autostrade ha proposto – pare di capire in parallelo con il reclamo in Corte d’appello- ricorso per cassazione. Il secondo motivo sarebbe stato di un qualche interesse: con esso la Società autostrade lamentava l’omesso esame da parte del Commissario sulla propria richiesta di pronunciarsi in merito alla definizione di un accordo conciliativo che comprendesse la definizione dell’ammontare dell’indennità di legittimazione (che la motivazione della sentenza di cassazione chiama erroneamente “di esproprio”).

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché svolto, sotto questo profilo, direttamente contro i capi della sentenza commissariale, ribadendo il suo tradizionale orientamento per cui il reclamo in Corte d’appello è l’unico mezzo di impugnazione previsto dalla legge n. 1766/27 e dalla (oggi abrogata) l. 10 luglio 1930 n. 1078 contro le sentenze del Commissario concernenti l’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, mentre il ricorso in Cassazione può essere utilizzato ex art. 111 della Costituzione come rimedio straordinario solo contro le pronunce relative a provvedimenti “connessi, preliminari o consequenziali” a dette pronunce.

Cass. civ. Sez. II, Sentenza 26 giugno 2015, n. 13299